Art. 4.
(Inopponibilità del segreto investigativo).

      1. Ai fini della presente legge, e nella misura necessaria per acquisire la documentazione richiesta dagli articoli 3 e 7, non può essere opposto il segreto investigativo sui fascicoli contenenti la documentazione delle stragi di cui all'articolo 1.
      2. Le procure militari della Repubblica competenti garantiscono l'accesso ai fascicoli di cui al comma 1 alle parti lese e ai loro legali rappresentanti, nonché a studiosi e a rappresentanti degli organi di comunicazione che ne facciano richiesta a fini di ricerca o divulgativi.